Le modifiche introdotte dalla legge 335/1995 di riforma del sistema pensionistico sono evidenziate in grassetto, le disposizioni complementari della stessa legge sono riportate in corsivo
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziali.
Articolo 2
Destinatari
1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:
b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:
Articolo 3
Istituzione delle forme pensionistiche complementari
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei Quadri promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell’economia del lavoro;
c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute.
2. Per il Personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all’art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell’art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l’indicazione di "Fondo Pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.
Articolo 4
Costituzione dei fondi pensione e autorizzazione all’esercizio
1. Fondi pensione sono costituiti:
A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell’articolo 4 del medesimo decreto legislativo (comma 1, art. 5. Legge 335/95).
4. I Fondi pensione costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell’art. 12 codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l’autorizzazione non può essere concessa:
6. I Fondi autorizzati sono iscritti in un Albo istituito presso la commissione di cui all’art. 16.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell’articolo 4 del medesimo decreto legislativo (comma 1, art. 5, legge 335/95).
Articolo 5
Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo
Articolo 6
Regime delle prestazioni e modelli gestionali
1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazione nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni: detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.
2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all’articolo 16 a erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, con riferimento all dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite a un arco temporale non inferiore a quindici anni.
4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono a identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte dei rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’articolo 103 delle disposizioni approvate con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione anche se non individualmente determinati o individuati e anche depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari.
4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, assunta previo parere dell’autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena compatibilità delle diverse convenzioni.
4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all’articolo 16, sono individuati:
4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.
Articolo 6-bis
Banca Depositaria
Articolo 7
Prestazioni
Non sono ammesse altre anticipazioni o riscatti diversi da quelli di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c).
Articolo 8
Finanziamento
Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi pensione dell’accantonamento annuale al TFR eccedente la quota di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa per i quattro anni successivi alla stessa data (comma 2, art. 8, legge 335/95).
Articolo 9
Fondi pensione aperti
Le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale di categoria successivamente all’entrata in vigore della presente legge ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di forme pensionistiche complementari (comma 2, art. 9, legge 335/95).
Articolo 10
Permanenza nel fondo pensione e cessazione
dei requisiti di partecipazione
3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.
3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione.
Articolo 11
Vicende del fondo pensione
Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e alla commissione di cui all'articolo 16, i cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all'articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'articolo 16, nomina un commissario straordinario incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo.
Articolo 12
Contributo di solidarietà
1-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: "Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare".
Articolo 13
Trattamento tributario di contributi e prestazioni
Agli effetti del comma 10 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal presente articolo, il riferimento all'articolo 17, comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi a carico del lavoratore non sono computate le quote TFR destinate alle forme pensionistiche complementari e che sono comunque consentite le anticipazioni previste dall'articolo 7 del citato decreto legislativo (comma 2, art. 1, legge 335/95).
All'articolo 42, comma 4 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, ti. 124, e successive modificazioni e integrazioni (comma 3, art. 11, legge 335/95).
Articolo 14
Regime tributario dei fondi pensione
Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituto dal comma 1 del presente articolo, è eseguito, in due rate di eguale importo, entro il secondo e l’ottavo mese successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, con una maggiorazione a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2 dell’articolo 14 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993. Il fondo può comunque optare per il versamento in unica soluzione dell’imposta dovuta entro il termine previsto per il versamento della prima rata (comma 2, art. 12, legge 335/95).
I versamenti d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si computano dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal presente articolo fino a compensazione (comma 3, art. 12, legge 335/95).
Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal presente articolo è corrisposta dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito (comma 4, art. 12, legge 335/95).
L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo previgente alle modificazioni apportate dal presente articolo, se già versata, può portarsi in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1, dell'articolo 14, del suddetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal presente articolo. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le relative modalità. (comma 5, art. 12, legge 335/95).
Articolo 15
Responsabilità degli organi del fondo
Articolo 16
Vigilanza sui fondi pensione
ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del citato decreto legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni dalla citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da emanare entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie osservazioni. trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.
Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle Proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della Previdenza sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 (comma 2, art. 13, legge 335/95).
Il finanziamento della commissione può essere integrato, nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superare allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Gli importi e le modalità dei versamenti sono definiti, sentita la commissione di vigilanza con apposito decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (comma 3, art. 13, legge 335/95).
Articolo 17
Compiti della commissione di vigilanza
a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;
b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto legislativo;
c) svolge attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell'articolo 4;
d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati a stregua dei commi 4 e 5 dell'articolo 6;
e) definisce, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;
f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonché alla lettera e) del presente articolo;
g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;
h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;
m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;
n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.
a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi;
a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.
Al fine di garantire la continuità dell'attività di vigilanza, la commissione di vigilanza già istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale operante alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 13. Successivamente e per la residua durata dell'originario incarico, i componenti della predetta commissione assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per gli effetti previsti dal citato articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993 (comma 2, art. 14, legge 335/95).
Articolo 18
Norme finali
Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. possono continuare a prevedere forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto legislativo, n. 124 del 1993, e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto (comma 25, art. 3, legge 335/95).
a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa.
Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza è esercitata, in conformità ai criteri dettati dall'articolo 17, dall'organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica medesima.
I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi versati per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6.
Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può modificare, sulla base dei dati risultanti nel prospetto e per ciascuno dei fondi, la misura dell'addizionale prevista al fine di eliminare eventuali perdite di gettito derivanti dall'applicazione del regime tributario transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-quater, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993. L'integrazione dell'addizionale all'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente periodo, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, comma 7, art. 15, legge 335/95.
I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, definiti da accordi collettivi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, fino al rinnovo degli accordi stessi e comunque per un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 8, art. 15, legge 335/95).
8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è consentita, per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6, l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla variazione dell'aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato.
Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993 si applica a partire dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio una addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo (comma 6, art. 15, legge 335/95).
8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di cui al comma medesimo ed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma 8-bis provvedono a corredare detta istanza della documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma 8-bis, l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui all'art. 16, accetta, nei termini e secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 8-bis, la sussistenza delle predette condizioni, per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma.
8-quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.
8-quinquies. L’accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.
Articolo 18-bis
Sanzioni penali e amministrative
Articolo 19
Entrata in vigore